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CODICE DEONTOLOGICO
Il Codice di deontologia professionale è l’insieme dei principi e delle regole di etica professionale che devono essere seguiti da coloro che esercitano la professione di Guida Equestre appartenenti al collegio professionale delle Guide Certificate.
Il codice deontologico una volta approvato, non è più soltanto un semplice impegno reciproco o collettivo, ma è un corpo di norme vincolanti anche in termini di responsabilità disciplinare ed esse non potranno essere ignorate dalle autorità disciplinari.
I doveri, e implicitamente i diritti che ne risultano per la Guida Equestre Certificata, sono preordinati a disciplinare i rapporti con i colleghi, con i clienti allievi/soci, con le Scuole di Equitazione di Campagna/Centro di Escursionismo, con le Pubbliche Autorità, con il Collegio con il Collegio Nazionale delle Guide Equestri Certificate, con i terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sè l’attività professionale svolta dalle Guide Equestri Certificate ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze, dei fini educativi dei giovani, della tutela e sicurezza degli allievi, del rispetto nei confronti del cavallo e di quello che per noi rappresenta, degli interessi superiori del turismo e della tutela dell’ ambiente naturale.
La codificazione del presente codice, ha come obiettivo la stimolazione di una comune coscienza etica, non solo nel rispetto dei doveri ma anche nella rivendicazione dei diritti.
Ogni Guida Equestre Certificata deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nel presente codice deontologico.
L’iscrizione all’albo professionale delle Guide Equestri Certificate per l’esercizio della professione rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia, poichè garantisce il controllo dall’interno che precede ed integra quello dello stato.
La codificazione delle norme deontologiche non deve innovare, cioè creare regole nuove, ma identificare quelle esistenti che sono ritenute tali nell’opinione comune.
Il Collegio Nazionale codifica le norme deontologiche, le regole ivi descritte sono e devono essere indiscindibilmente positive, nelle quali diritti e doveri si impongono alla coscienza di ciascuna Guida Equestre Certificata.
Le disposizioni del seguente codice si applicano a ciascuna Guida Equestre iscritta al Collegio Professionale.

Principi fondamentali
Art. 1
La Guida Certificata, nell’esercizio della sua professione, adempie anche ad una funzione sociale nell’interesse di una attività ludico-ricreativa e sportiva, nell’educazione degli allievi sia nel campo da lavoro/addestramento che relativamente ad un corretto comportamento da tenere durante le escursioni e i viaggi soprattutto nel rispetto del cavallo e dell’ambiente naturale che ci circonda.
La professione deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica, alle leggi e regolamenti delle Regioni e delle Province Autonome.
Art. 2
Le norme deontologiche si applicano a tutte le Guide Certificate nell’esercizio delle loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi.
Per l’iscrizione all’albo ed il mantenimento della stessa è richiesta una condotta irreprensibile.
Art. 3
Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, la Guida Certificata è soggetta alle norme deontologiche interne, nonché alle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l’attività se ciò è previsto a condizione di reciprocità.
Art. 4
La Guida Certificata deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri professionali con coscienza e diligenza.
Art. 5
L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a volgere quell’incarico.
La Guida Certificata ha il dovere di rifiutare quegli incarichi per l’assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato o di non avere sufficiente competenza.
Art. 6
La Guida Certificata deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più competitive alla luce delle innovazioni tecniche, didattiche e metodiche.
Art. 7
Durante l’esercizio della professione la Guida Equestre ha l’obbligo di portare il distintivo e lo stemma deliberati dal Collegio Nazionale.
Art. 8
La Guida Equestre è tenuta all’osservanza delle tariffe professionali territorialmente previste (se e quando stabilite) e non potrà concordare ribassi tendenti a creare motivo di preferenza nei confronti di colleghi o Scuole di Equitazione.
Art. 9
Il comportamento della Guida Certificata deve essere consono alla dignità professionale ed al decoro della categoria anche al di fuori dell’esercizio professionale.
Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed alla categoria a cui appartiene.
Dei rapporti con il cavallo
Art. 10
Per la Guida Certificata il cavallo rappresenta l’elemento fondamentale della propria espressione professionale. Azioni crudeli e ingiuste sofferenze causate all’animale sono pertanto elementi infamanti per la professionalità della Guida Equestre.
Il benessere dei cavalli è una condizione costante che caratterizza la Guida Equestre.
In modo particolare avrà cura delle femmine gravide, dei puledri e  agirà, con i cvalli da lavoro, in considerazione dei carichi ai quali gli stessi vengono sottoposti.
Art. 11
La Guida Certificata non utilizza e non permette l’uso, in gruppi da lui condotti, di esemplari troppo giovani o troppo vecchi, ne malati o esausti. In ogni caso lo sforzo richiesto deve essere adeguato alle capacità del soggetto.
Art. 12
Al termine del lavoro gli animali hanno diritto al giusto riposo e con idonea alimentazione. Tutti i cavalli sono custoditi in ambiente decoroso e con le necessarie assistenze, tenendo presente che la dignità degli animali si riflette, oltre che nelle norme disciplinari, anche nella qualità della Guida Equestre.
Dei rapporti con gli allievi
Art. 13
Il rapporto che si instaura tra la Guida Certificata e l’allievo deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno queste promesse l’allievo può revocarne la scelta e la Guida Certificata può recedere dall’incarico.
Art. 14
La Guida Certificata, nell’eseguire l’incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza, cura e perizia richieste per la pratica di una disciplina sportiva, qual’è l’equitazione, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti norme, leggi o regolamenti vigenti o compiere attività che possano compromettere il prestigio della Guida e/o dell’intera categoria.
Art. 15
La Guida Certificata è obbligata ad essere adeguatamente assicurata contro i rischi derivanti all’esercizio della professione nei confronti degli allievi e/o terzi se opera al di fuori dell’egida di una Scuola di Equitazione di Campagna/Centro Ippico (es.: accompagnamento autonomo di un gruppo a cavallo in una escursione)
Art. 16
Nell’espletamento dell’incarico ricevuto la Guida Certificata potrà farsi sostituire da altra Guida competente, previa verifica del gradimento da parte dell’allievo/i. Quando una Guida è chiamata a sostituire un collega, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per l’allievo/i.
Art. 17
Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato compimento delle prestazioni inerenti all’incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a particolare negligenza e trascuratezza.
Dei rapporti con il Collegio
Art. 18
La Guida Certificata deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dagli organi competenti del Collegio di appartenenza nonché del Collegio Nazionale nell’esercizio delle proprie rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l’uniformità e la coerenza dell’azione dell’intera categoria.
Art. 19
L’appartenenza al Collegio impone a tutti gli iscritti un preciso dovere di collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio Direttivo del Collegio di appartenenza il comportamento dei propri colleghi contrastante con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti.
Art. 20
È preciso dovere morale della Guida Certificata partecipare alle assemblee del Collegio di appartenenza, salvo giustificato motivo.
Art. 21
I componenti dei Consigli Direttivi delle Sezioni regionali nonché del Direttivo del Collegio Nazionale devono adempiere al loro ufficio con disponibilità e obiettività cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da parte del Collegio stesso dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria, e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra Guide Certificate, stimolando la loro collaborazione e partecipazione.
Dei rapporti con i colleghi
Art. 22
La Guida Certificata deve mantenere sempre nei confronti del collega un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l’attività professionale e di conservare ed accrescere il prestigio dell’intera categoria.
Art. 23
La Guida Certificata non può fare concorrenza sleale, ne in forma diretta ne indiretta.
Art. 24
È fatto divieto alla Guida Certificata di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.
È vietato alle Guide Equestri esprimere di fronte agli allievi in qualunque forma valutazioni critiche sull’operato, sulle prestazioni o sul comportamento in genere dei colleghi.
Art. 25
La Guida Certificata non deve per nessuna ragione favorire e legittimare l’esercizio abusivo della professione o collaborare con chi esercita abusivamente, ma deve anzi denunciare l’abuso all’Autorità competente e mettere a conoscenza il Collegio di appartenenza.
Art. 26
L’iscrizione all’albo delle Guide Certificate è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività di insegnamento delle tecniche equestri nonché dell’accompagnamento degli allievi a cavallo su itinerari di più giorni. È sanzionabile disciplinarmente l’uso di un titolo professionale (anche specializzazione o qualifica) in mancanza dello stesso. Dell’infrazione risponde anche il collega e/o direttore di scuola che abbia permesso direttamente o indirettamente l’attività irregolare.
Art. 27
La Guida Certificata che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili da parte di un collega, dovrà informare di ciò il Collegio di appartenenza.
Art. 28
La Guida Certificata che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega o di una Scuola di Equitazione/Centro Ippico o viceversa, per motivi attinenti l’esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il Collegio di appartenenza per tentare una composizione amichevole attraverso la mediazione dello stesso.
Dei rapporti con le Scuole di Equitazione di Campagna/Centri di Escursionismo
Art. 29
La Guida Certificata associata o collaboratore di una Scuola di Equitazione di Campagna/Centro di Escursionismo dovrà adeguarsi alle direttive impartite dagli organi della scuola stessa.
Art. 30
Le scuole di Equitazione di Campagna/Centri di Escursionismo e la Guida Certificata devono esercitare la propria attività apprestando strutture ed attrezzature idonee ad assicurare il regolare e continuativo esercizio del servizio nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore.
Art. 31
La Scuola di Equitazione di Campagna/Centri di Escursionismo non deve riconoscere prestazioni non eseguite sotto la propria diretta responsabilità, ne prestare garanzie professionali per attività non riconosciute ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti.
Dei rapporti con le pubbliche autorità e con enti e organizzazioni turistiche
Art. 32
La Guida Certificata e le Scuole di Equitazione di Campagna/Centri di Escursionismo devono esercitare la loro attività e disciplinare i loro rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.
Art. 33
L’esercizio della professione da parte delle Guide Certificate o Scuole di Equitazione di Campagna/Circoli Ippici deve essere gestito in modo da promuovere gli interessi generali dell’Escursionismo Equestre, la sicurezza nella pratica dell’Equitazione e gli interessi del turismo, anche attraverso la partecipazione alle iniziative promozionali da parte delle organizzazioni e delle imprese turistiche, al fine di incrementare il turismo nelle località di appartenenza, ed attraverso la collaborazione con le autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la diffusione della pratica dell’Equitazione fra i giovani.
Procedimento in materia disciplinare
Art. 34 Procedimenti disciplinari
Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale o Regionale di appartenenza dell’iscritto secondo il regolamento dello stesso collegio.
Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato invitato a comparire davanti all’Organismo competente del Collegio.
Art. 35 Ricorso al Collegio Nazionale
Le deliberazioni dei Collegi Regionali in materia disciplinare possono essere impugnate dall’interessato con ricorso al Direttivo del Collegio Nazionale nel termine di trenta giorni. Il termine decorre dal giorno in cui il provvedimento è notificato all’interessato.
Art. 36 Contenuto del ricorso
Il ricorso di cui all’articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ad essere corredato:
a) da una copia integrale del provvedimento impugnato;
b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
c) dall’indicazione dell’elezione di domicilio al quale l’interessato intende siano fatte eventuali comunicazioni. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Collegio Nazionale.
Art. 37 Presentazione e trasmissione del ricorso
Il ricorso è presentato al Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale o Regionale che ha emesso la deliberazione impugnata di persona o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Collegio Nazionale o Regionale per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo l’interessato può prendere visione degli atti, produrre deduzioni ed esibire ulteriori documenti; è inoltre consentita la produzione di motivi aggiunti.
Decorsi i termini di cui al comma precedente il Consiglio direttivo del Collegio Regionale trasmette al Collegio Nazionale il ricorso unitamente alle deduzioni ed ai documenti ed al fascicolo degli atti.
Art. 38 Trattazione del ricorso
Il Direttivo del Collegio Nazionale, ricevuti dal Collegio Regionale il ricorso e gli atti relativi, li trasmette tempestivamente alla commissione disciplinare, composta da tre consiglieri, la quale istruisce il ricorso e redige relazione. Il Presidente fissa l’udienza per la trattazione del ricorso, comunque entro 90 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.
Art. 39 Esame del ricorso
Le sedute del Direttivo del Collegio Nazionale non sono pubbliche.
Le deliberazioni sono adottate a votazione segreta; in caso di parità di voti prevale l’opinione più favorevole al ricorrente.
Art. 40 Decisione del ricorso
La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l’oggetto dell’impugnazione, i motivi sui quali si fonda il dispositivo, l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.
La decisione è depositata in originale nella segreteria del Collegio Nazionale ed è notificata al ricorrente nonché comunicata al Collegio Regionale il quale ha emesso il provvedimento impugnato, al quale vengono altresì restituiti tutti gli atti del procedimento di prima istanza. Le decisioni del Collegio Nazionale sono immediatamente esecutive.
 
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